I gruppi elettrogeni non sono tutti uguali, alcuni hanno norme più restrittive che richiedono un’autorizzazione per l’installazione, altri invece non ne hanno bisogno. Scopriamo in quali categoria appartengono gli uni e in quali gli altri in base alle disposizioni normative, cominciando dai gruppi elettrogeni senza autorizzazione.

Gruppi elettrogeni non soggetti ad autorizzazione 

Come stabilito dal DPR 53/1998, è sufficiente la sola comunicazione senza autorizzazione per i gruppi elettrogeni che possiedono le seguenti caratteristiche:

-    In servizio continuo con una potenza termica entro 3 MW se alimentati con GPL o metano;
-    In servizio continuo con una potenza termica entro 1 MW se alimentati con gasolio o benzina;
-    Gruppi elettrogeni utilizzati come fonte di energia in casi di emergenza

Anche in assenza di autorizzazione, è necessario in ogni caso effettuare comunicazione all’ufficio preposto della Provincia, da mandare via raccomandata. Si tratta di un documento dove si dichiarano la conformità del gruppo elettrogeno e della relativa modalità di installazione rispetto alle norme sull’ambiente e sulla sicurezza. Soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione è possibile installare e mette in funzione il gruppo elettrogeno. Inoltre va inviata copia della stessa comunicazione anche al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e all’Agenzia delle Dogane provinciale.

La comunicazione è necessaria perché l’Agenzia può così calcolare le imposte sull’energia che per questo aspetto sono divise in tre tipologie: pagano un’imposta differente i gruppi elettrogeni a funziona continua superiori a 1kW e i gruppi elettrogeni di soccorso superiori a 200 kW, mentre sono esenti da imposta tutti gli altri.

Se si vuole chiedere anche agevolazioni sui combustibili per la produzione di energia superiore a 30 kW, nella comunicazione vanno anche inserite le seguenti informazioni: caratteristiche del motore, tipologia del combustibile, potenza termica del combustibile immessa in kW, rendimento globale, tipo di servizio, stima dell’energia annua prodotta in kWh, stima delle ore di funzionamento annue, posizione degli impianti, autodichiarazione di rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Vanno poi in ogni caso inviate le dichiarazioni riguardanti le emissioni atmosferiche e l’impatto acustico presso il Comune interessato dei lavori e presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

Gruppi elettrogeni soggetti a autorizzazione

I gruppi elettrogeni per cui non è sufficiente la comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione:

-    In servizio continuo con una potenza termica oltre 3 MW se alimentati con GPL o metano;
-    In servizio continuo con una potenza termica oltre 1 MW se alimentati con gasolio o benzina;

Per ottenere l’autorizzazione è necessario inviare tramite raccomandata A/R una domanda di bollo firmata da un legale rappresentante alla Provincia del territorio comprendente l’impianto con una serie di allegati: il progetto dell’impianto; una relazione tecnica su installazione ed esercizio dell’impianto; il certificato di iscrizione alla CCIAA con nullaosta antimafia; una perizia giurata che attesta quantità e qualità delle emissioni nocive nell’atmosfera. Copie di domanda e allegati (eccetto certificato CCIAA e perizia) vanno contestualmente inviate al GRTN, all’Agenzia delle Dogane, all’ASL, all’ARPA e al Comune.
La relazione tecnica va realizzata specificando una serie di caratteristiche dell’impianto e del gruppo elettrogeno seguendo le specifiche indicate dalle diverse Regioni.
Inoltre, non deve mancare l’attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, come indicato dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

 

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