Nei lavori in quota in cantiere, un aspetto molto spesso troppo sottovalutato è quello dei dispositivi anticaduta. Essi sono tutti quei dispositivi che perseguono diversi obiettivi tutti mirati a salvaguardare l’incolumità dell’individuo che li indossa, come: evitare la caduta tout-court; mantenere una persona nella miglior posizione possibile in operazioni in quota per non creare pericoli; se si cade, fare in modo che la caduta sia attutita e arrestata nel tempo più breve possibile per evitare di prendere velocità; nonostante il dispositivo, non deve essere intaccata la libertà di movimento personale per svolgere il lavoro nel migliore dei modi.

Per questo, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientrano anche i dispositivi anticaduta. Sono anche detti “sistemi anticaduta” perché da soli non danno sufficiente protezione, ma è necessario utilizzarli appunto in un sistema completo, formato da almeno tre elementi imprescindibili:

  • Una imbracatura da indossare;
  • Un punto di ancoraggio;
  • Un elemento che colleghi l’imbracatura al punto di ancoraggio, solitamente un cordino resistente agli strappi e al peso, che può essere fisso oppure retrattile.

Ancora una volta a definire meglio il quadro sotto l’aspetto normativo interviene il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, ossia il Decreto Legislativo 81/2008.
Il decreto fa specifica menzione della protezione anticaduta nell’allegato VIII, dove viene indicato un elenco di vari dispositivi di protezione anticaduta senza la pretesa, comunque, di essere esaustivi. Nello specifico, sono considerati dispositivi di protezione anticaduta:

  • Le attrezzature di protezione contro le cadute;
  • Le attrezzature con freno c.d. “ad assorbimento di energia cinetica”;
  • Le attrezzature volte a sostenere il corpo del lavoratore con adeguata imbracatura.

Sempre nello stesso allegato, si indica un elenco delle tipologie di lavori in quota in cui è necessario (ed è quindi obbligatorio) l’utilizzo di dispositivi di protezione anticaduta e quale tipologia di dispositivo è consigliata.

  • Per i lavori su impalcature e piloni, si consigliano le imbracature di sicurezza;
  • Per i lavori su cabine sopraelevate, pozzi, cisterne e simili, torri di trivellazione, si consiglia l’attacco di sicurezza con corda;


Sono poi molte le norme UNI EN che intervengono a disciplinare i dispositivi anticaduta. Tra tutte ricordiamo le più importanti.

  • Le norme UNI EN dalla 353 alla 355, disciplinano le norme per realizzare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto con una linea di ancoraggio rigida e con una linea di ancoraggio flessibile, nonché le norme di conformità sui cordini e sugli assorbitori di energia cinetica.
  • La norma UNI EN 360 disciplina la conformità del dispositivo retrattile.
  • La norma UNI EN 361 disciplina la conformità delle imbracature per il corpo.
  • La norma UNI EN 362 disciplina la conformità dei connettori.
  • La norma UNI EN 363 disciplina la conformità del sistema di arresto da caduta.
  • La norma UNI EN 795 disciplina i requisiti dei dispositivi di ancoraggio.

Tutti i dispositivi anticaduta, indistintamente, devono essere soggetti a prove di resistenza dei materiali e dei componenti, i cui metodi sono disciplinati dalla UNI EN 364 definendo le prove statiche e dinamiche e relativi metodi, le prove di corrosione dei metalli, le prove di durata.

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