Ad inquadrare la normativa di riferimento sulla protezione dai fulmini è il D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009. Il primo oltre a dare le specifiche di protezione ha abrogato il vecchio art. 38 del D.p.R. 547/55, mentre il secondo ha abrogato il successivo art. 39 dello stesso D.p.R.

Restano quindi a regolamentare quest’aspetto i soli articoli 29 e 84 del D.Lgs. 81/2008.

L’articolo 29 tratta le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi indicando nel datore di lavoro il dover farsi carico dei rischi legati alla sicurezza e alla salute dei lavoratori incluso il rischio di fulmini, indipendentemente dalla tipologia di struttura, che sia metallica o meno.

L’articolo 84 corretto dal D.Lgs. 106/2009 affronta approfonditamente la questione del rischio di fulmine e indica fin da subito che “il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”.

Ripescando dunque le norme tecniche di riferimento, ricordiamo che questo tema è affrontato dalle norme CEI EN 62305/1-4 che hanno sostituito le precedenti normative CEI 81-1, 81-4 e 81-8.

La norma CEI EN 62305-1 illustra le tipologie di danno da corrente di fulmine e illustra la necessità nonché la convenienza economica ad adottare misure di protezione contro il fulmine.

La norma CEI EN 62305-2 affronta il metodo di analisi dei rischi atti a stabilire la necessità della protezione.

La norma CEI EN 62305-3 passa alla fase operativa e tratta i criteri necessari con cui progettare, installare e eseguire manutenzioni sulle misure protettive contro il fulmine per ridurre al minimo i rischi di danno a cose o persone.

La norma CEI EN 62305-4 tratta invece i criteri necessari con cui progettare, installare e eseguire manutenzioni sulle misure protettive contro il fulmine per ridurre al minimo i rischi di danno agli impianti elettrici delle strutture.

Dunque, la norma CEI EN 62305 è la normativa tecnica di riferimento per tutto ciò che riguarda la protezione dai fulmini per i nuovi edifici.

Ulteriori specificazioni sono necessarie per quegli edifici già esistenti su cui era già stata fatta la valutazione del rischio di fulminazione. È lecito domandarsi, infatti, se tale valutazione sia sufficiente o se sia necessaria una rivalutazione a seguito delle nuove norme. Al riguardo, possiamo asserire che per gli edifici realizzati antecedentemente alla  CEI EN 62305 è necessario effettuare una rivalutazione del rischio che sia conforme alla norma CEI EN 62305-2 e, qualora non siano soddisfatte, dovranno essere prese in carico le ulteriori misure di protezione per ridurre i rischi ai livelli che sono tollerati dalla nuova normativa.

Tutte le procedure per la valutazione del rischio sono ben indicate in questo documento pdf messo a disposizione dall’Inail, dall’inizio fino a pagina 41.

Le misure specifiche per realizzare gli impianti di protezione dai fulmini le tratteremo a parte nel prossimo articolo.

immagini 1 e 2: Documento Inail "Protezione contro i fulmini - valutazione del rischio".

 

 

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