Per protezione del corpo le norme intendono tutti quei capi d’abbigliamento che coprono il tronco del corpo umano e vi rientra anche l’abbigliamento di segnalazione. Nell’attività di cantiere e di lavoro anche l’abbigliamento fa parte dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ed è perciò soggetto a particolari caratteristiche da rispettare.

L’abbigliamento protettivo si distingue in diverse categorie:

Categoria I, sono gli indumenti protettivi, contro fonti di calore, radiazioni, sostanze chimiche, forze meccaniche.

Categoria II, sono i dispositivi di protezione del tronco e del busto quali ad esempio grembiuli o giubbotti.

Categoria III, riguardano specificatamente la protezione della pelle con prodotti come pomate e creme.

Possiamo dire che generalmente la gran parte degli indumenti da lavoro rientrano nella Categoria I. In questa categoria si tiene in considerazione il giusto mix tra necessità di protezione e comodità nell’utilizzo. Ad esempio se da un lato è necessario che siano materiali resistenti agli strappi, dall’altro ciò non vieta la realizzazione di tasche aggiuntive o un particolare design estetico, tanto che anche questo è un aspetto che viene considerato a tutti gli effetti nella scelta dell’indumento, proprio come avverrebbe per dei capi di abbigliamento normali.

Gli indumenti di categoria II e III rispettano anche la norma EN 340 dedicata ai requisiti generali dell’Abbigliamento protettivo e possono rispettare in base alle necessità la norma EN 342 che riguarda le protezioni contro il freddo e la norma EN 343 che indica le protezioni contro le intemperie.

Seguendo quanto indicato dalla EN 340, questi capi di abbigliamento devono avere impresse o possedere delle etichette che forniscono le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipologia di prodotto, taglia e indicazioni d’uso; indicazioni delle norme rispettate; indicazioni sul lavaggio e la manutenzione; gli effetti sui materiali con l’invecchiamento; pittogrammi che indicano il pericolo da cui l’abbigliamento riesce a proteggere, compreso di ambito di utilizzo e classe di protezione offerta.

In più, oggi è obbligatorio nei cantieri l’utilizzo di indumenti cosiddetti “ad alta visibilità”, secondo la norma UNI EN 471 prevista fin dal 1995 e recepita nel DM del 9 giugno del 95 conosciuto come “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative a indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità”, tale norma può essere consultata per tutti i dettagli. In ogni caso è previsto che questi indumenti siano fluorescenti al buio e posseggano il marchio CE.

Anche questa tipologia di indumenti ad alta visibilità si suddividono in tre classi differenti in base a differenti percentuali di composizione di materiale rifrangente e retroriflettente, secondo questo schema:

Classe 1: Materiale rifrangente 14%, materiale retroriflettente 10%, altri materiali 20%

Classe 2: Materiale rifrangente 50%, materiale retroriflettente 13%

Classe 3: Materiale rifrangente 80%, materiale retroriflettente 20%.

Esistono anche dei capi di abbigliamento monouso, necessari ogni qualvolta si lavori a contatto con vapori o liquidi pericolosi. In questi casi, la normativa di riferimento è data dalla EN 468 (Protezione chimica dai vapori), EN 465 (protezione chimica dai vapori con cuciture impermeabili), EN 469 (Protezione chimica da prodotti liquidi).

Altre norme specifiche sull'abbigliamento protettivo sono indicate nella EN 470 (abbigliamento di protezione per saldatura e procedimenti smiilari), nella EN 531 (abbigliamento di protezione per i lavoratori del settore industriale esposti al calore), nella EN 510 (abbigliamento di protezione contro azioni meccaniche).

 

Propietà di: Tutto Cantiere Online