Anche le scale utilizzate sul lavoro sono sottoposte a specifica normativa di sicurezza, secondo quanto stabilito dall’articolo 113 del “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (il Decreto Legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008). Qui si richiama la vecchia normativa che era contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 547/55, senza però dare ai costruttori vincoli sulle dimensioni, su certificazioni o test da effettuare preventivamente per quanto riguarda le scale portatili, ma soffermandosi sulla modalità di costruzione delle stesse.

Nell’articolo 113 vengono innanzitutto distinte le tipologie di scale.

Le scale fisse con gradini, destinate per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono poter resistere a carichi massimi che possono verificarsi nelle situazioni di emergenza e gli stessi gradini devono essere dimensionati con alzata “a regola d’arte” adatte al passo e con larghezza adatta al transito. Devono essere dotate di parapetto dai lati scoperti da muratura, compresa l’area dei pianerottoli, mentre se la scala è costruita tra due pareti deve comunque esserci almeno un corrimano.

Le scale a pioli, invece, quando superiori a 5 metri di altezza fissate su pareti o incastellature verticali o con inclinazione maggiore di 75 gradi devono essere protette da una gabbia metallica a partire da 2,5 m dal piano di partenza. Tale gabbia deve essere solida con un’apertura che impedisca comunque ad una persona di cadere all’esterno. Se non è possibile applicare la gabbia per oggettive difficoltà nella costruzione, bisogna adottare altre misure sostitutive adeguate per far sì che siano del tutto scongiurate cadute superiori ad un metro.

Le scale semplici portatili, ossia le scale a mano, devono essere realizzate con materiale adatto alle condizioni di impiego, resistenti sia nel complesso che nelle singole parti, e dimensionate appropriatamente all’uso. Nel caso di scale di legno, i pioli devono essere fissati ad incastro e senza nodi, trattenendoli con tiranti di ferro posti sotti i due pioli estremi. Se le scale di legno superano i quattro metri, è obbligatorio anche un tirante intermedio. Inoltre devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti oltre che ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori quando è necessario assicurare stabilità. È vietato utilizzare queste scale sostituendo ai pioli rotti altre tavole di legno.Una variante delle scale semplici è quella delle scale retrattili, che non sono qui specificatamente menzionate.

Vengono poi fornite altre buone norme sull’utilizzo delle scale a mano: quando sono utilizzate per accedere a ponteggi e impalcature non devono mai essere poste l’una in prosecuzione dell’altra e quando servono a collegare due ponti in modo stabile devono essere collocate verso la parte esterna del ponte e provviste di corrimano. Nel caso durante l’utilizzo vi sia rischio di sbandamento della scala, bisogna che un’altra persona la assicuri in modo adeguato trattenendola. In cantiere o nei luoghi di lavoro è il datore di lavoro che deve assicurare la stabilità delle scale a pioli durante il loro utilizzo.

Infine, l’articolo prevede il riconoscimento delle scale portatili secondo quanto disposto dall’allegato XX del Testo Unico. Qui, si riconosce la norma europea EN131 per l’immissione sul mercato di prodotti di massima sicurezza, senza distinguere le scale da utilizzare sul lavoro da quelle ad uso domestico. Si prevede in questa norma che le scale siano dotate di certificazione emessa da laboratorio esterno e che siano vendute assieme ad un libretto con le indicazioni degli elementi costruttivi, le modalità di impiego corretto, le buone norme di manutenzione e conservazione, i certificati emessi e la dichiarazione di conformità alla EN 131.

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