La normativa che regola la segnaletica di cantiere è contenuta all’interno del “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, vale a dire il Decreto Legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, all’interno del Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”, oltre che nell’art. 136 che disciplina i ponteggi fissi. Qui, si evidenzia che le parti non pronte all’uso vanno segnalate con segnaletica di pericolo generico.

Il Titolo V identifica come segnaletica di cantiere “un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale” e disciplina di seguito le tipologie di segnali ammessi (omettiamo la comunicazione verbale ed i gesti):

Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse

Cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità é garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

Cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo precedentemente indicato che fornisce indicazioni complementari;

Colore di sicurezza: un colore al quale é assegnato un significato determinato;

Simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

Segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

Questi segnali vanno utilizzati a seguito di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, per gestire la mobilità nel cantiere assicurandone la massima sicurezza, avvalendosi anche dell’aiuto del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, seguendo le modalità di utilizzo in base agli allegati XXIV e XXV del Testo Unico.

Di particolare importanza anche il discorso legato ai colori dei segnali. Nonostante vi sia una certa libertà di scelta, gli allegati indicano un colore specifico in base al tipo di segnalazione che viene fatta:

- Il rosso si utilizza per i segnali di divieto, di pericolo, di allarme, di arresto, di emergenza, per identificare le strutture antincendio;

- Il giallo e l’arancione si utilizzano per i segnali di avvertimento, di attenzione, di cautela e di verifica;

- L’azzurro si utilizza per i segnali di prescrizione, comportamentali, di azioni specifiche da intraprendere;

- Il verde si utilizza per i segnali di salvataggio, di soccorso, di uscite di sicurezza, di percorsi, di ubicazione materiali e postazioni.

I cartelli andranno affissi in modo da essere il più possibile visibili nelle vicinanze dell’oggetto della segnalazione e vanno anch’essi sottoposti a manutenzione e verifica. In caso di lavoro senza adeguata luce naturale o notturno, si possono utilizzare colori fluorescenti, materiali riflettenti o segnali dotati di illuminazione propria.

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