La normativa che regola la sicurezza sui ponteggi è ben esplicata all’interno del “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, vale a dire il Decreto Legislativo 81/2008 del 9 aprile 2008, all’interno del Capo II nell’ambito delle Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. L’articolo 105 presente nel suddetto Capo indica come lavori in quota le “attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”, fatta eccezione per le attività di prospezione e ricerca di minerali e idrocarburi e dei lavori svolti in mare. Più in generale, sono considerati lavori in quota quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute da un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile.

In questo quadro, esistono una serie di norme che regolano l’installazione e la disposizione dei ponteggi e una  distinzione che va fatta è tra ponteggi provvisori, fissi e movibili.

Ponteggi provvisori

I ponteggi provvisori vanno montati e smontati con la sorveglianza di personale appositamente preposto e durante il lavoro non vanno utilizzati come deposito, non devono esserci ostacoli per i movimenti ed il peso complessivo sul ponteggio non deve essere superiore al massimo consentito. I montanti possono essere di un solo pezzo per impalcature fino a otto metri, mentre per altezze maggiori e specialmente per gli ultimi sette metri possono essere elementi singoli. L’altezza del singolo montante deve essere entro 1,2 metri e la distanza tra i montanti non deve essere maggiore di 3,69 metri. I piedi dei ponteggi vanno ancorati ogni due piani e ogni due montanti in modo da scongiurare ogni cedimento. Vi è anche bisogno di sottoponte di sicurezza entro 2,59 metri di distanza, fatta eccezione per i ponti a sbalzo che possono non avere sottoponte. Le passerelle non devono avere pendenza superiore al 50% e devono essere alte almeno 1,2 metri se realizzate per il passaggio degli operai, altrimenti possono limitarsi anche a 60 cm.

Ponteggi fissi

I ponteggi fissi sono invece oggetto di ancora maggior attenzione, tanto che nel T.U. viene dedicata l’intera Sezione V a partire dall’Art. 131 fino all’Art. 138. Per ponteggi fissi sono considerati quelli realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici e non. Vengono disciplinate l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego, la relazione tecnica e il progetto, la documentazione necessaria, il marchio del fabbricante obbligatorio, e soprattutto le modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio (Art. 136) dove è previsto che:

Comma 2: Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.

Comma 3: Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Comma 4: Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio é impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

c) il ponteggio é stabile;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare l’andamento delle operazioni ed il corretto modo di operare, in quanto ne rimane sempre il massimo responsabile.

Ponteggi movibili

La Sezione VI del Testo Unico, infine, disciplina i Ponteggi movibili, prevedendo che:

Articolo 139:

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

Articolo 140:

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre.

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

 

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