A regolare la conformità dei parapetti di protezione  provvisori anticaduta nei cantieri per i lavori in quota interviene la norma UNI EN 13374, che è una specificazione più dettagliata dell’Arti. 112 del D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro, il quale si limita a dire che “le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e secondo la regola d’arte”. Tra l’altro, le norme vedono favorire prima le misure di protezione collettiva come ponteggi e parapetti rispetto ai dispositivi anticaduta singoli.

Le tipologie di parapetti provvisori che si installano per permettere agli operai di lavorare in massima sicurezza anche in quota, prevedono o sistemi tradizionali realizzati direttamente nel cantiere con materiali di legno o acciaio, oppure sistemi prefabbricati che possono essere di vario tipo e vanno assemblati e installati in loco. Sono proprio i parapetti di protezione provvisori prefabbricati che stanno trovando larga diffusione grazie alla maggior flessibilità d’uso e alla semplicità di installazione.

In generale, la loro funzione è quella di arrestare le possibilità di caduta su superfici sia piane che inclinate e sono suddivisi in tre diverse classi di appartenenza da scegliere in base al tipo di cantiere:

La Classe A riguarda le superfici oltre i due metri di altezza con inclinazione inferiore a 10°. I loro requisiti richiedono la resistenza a carichi statici nell’ambito di: mantenere una persona che si appoggia alla protezione o cerca una presa camminando di fianco; bloccare una persona che cammina o cade verso la protezione.

La Classe B riguarda sempre le superfici oltre i due metri di altezza, con inclinazione minore di 30° (se non ci sono limitazioni dell’altezza di caduta) o minore di 60° (se l’altezza di caduta è minore di 2 metri). In questo caso i requisiti richiedono la resistenza a carichi statici e basse forze dinamiche, che riguardano gli stessi ambiti della Classe A.

Infine, la Classe C riguarda le superfici oltre i due metri d’altezza con inclinazione compresa tra 30 e 45° (se non ci sono limitazioni dell’altezza di caduta) o compresa tra 45 e 60° (se l’altezza di caduta è inferiore a 5 metri). I requisiti richiedono resistenza ad elevate forze dinamiche nel bloccare una persona che scivola da una superficie fortemente inclinata.

Per la norma UNI 13374 i parapetti, infine, non sono la soluzione da scegliere se l’angolo di inclinazione è maggiore di 60°, mentre se l’angolo è oltre il 45° possono esser necessarie più linee di parapetti per garantire sempre un’altezza di caduta sempre inferiore a 5 metri.

Per quanto riguarda gli obblighi di costruzione dei parapetti, la norma indica che essi devono riportare la classe di appartenenza per cui sono stati progettati, la marcatura, l’identificazione del costruttore e dell’anno di costruzione. Al riguardo del montaggio, esso andrà fatto seguendo le indicazioni fornite nel manuale di istruzioni assieme ai limiti d’uso.

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